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 Discutiamo del Diritto/Dovere di istruzione e formazione
     
Giorgio Franchi
Coordinatore Scientifico
progetto SIFI
  Il Decreto sul Diritto/Dovere di istruzione e formazione ripropone il problema del "biennio".
Una proposta di discussione
 
Molte conferme, ma anche molte novità quelle contenute nel recente (21 maggio) decreto sul diritto/dovere di istruzione e formazione. Un approfondimento ed un dibattito sono davvero opportuni. Il decreto risponde agli obiettivi indicati agli Stati membri nella Strategia di Lisbona del 2000: contenere l’abbandono scolastico al di sotto del 10%, portare almeno l’85% dei giovani al conseguimento di un diploma di secondaria superiore. Aumentare la permanenza in situazione formativa è la ricetta giusta e al riguardo il Ministero allega al decreto uno schema che dimostra, dalla Legge Casati in poi, che ogni intervento volto all’aumento dell’obbligo scolastico ha portato ad una oggettiva riduzione dell’analfabetismo che, nel 2001 dopo la l. 9/99, è quantificato nell’ 1,2% (valore che nel 1962 – istituzione della scuola media unica – era dell’8,3%). Insomma, in primo luogo il diritto/dovere ad almeno dodici anni di istruzione e/o formazione corrisponde all’obiettivo di aumentare i livelli culturali dei giovani e quindi della popolazione. Obiettivo del tutto condivisibile. A ben guardare, però, qui c’è solo una conferma di cose sostenute da anni e già esistenti. Nella fattispecie, il decreto all’art. 8 afferma che “continua ad applicarsi” l’“obbligo formativo a 18 anni” di cui all’art. 68 della l. 144/99 (con il relativo decreto di attuazione). Detto in altri termini, si parla di “diritto/dovere” ma la sostanza cambia davvero poco e non a caso nei messaggi, non solo mediatici, Ministro e Ministero hanno usato il termine “obbligo”. Da un altro punto di vista, inoltre, è possibile affermare che il decreto “fotografa”, in sostanza, la realtà attuale dove circa il 90% dei giovani tra i 14 ed i 18 anni sono a scuola (o – con valori piuttosto marginali – nella formazione professionale). Le conferme, peraltro, non sminuiscono il valore del decreto. Il punto, però, è un altro. La questione, infatti, non presenta solo un carattere, per così dire, quantitativo: ai processi in corso occorre far corrispondere obiettivi di carattere qualitativo e la commistione tra obbligo scolastico e diritto/dovere di istruzione e formazione presente nella l. 53/2003 non aiuta davvero. Ci spieghiamo. Nella precedente legislatura erano stati introdotte due novità: l’aumento della durata dell’obbligo scolastico da 8 a 9 (ed in prospettiva a 10) anni e l’obbligo formativo a 18 anni. Perché due cose diverse? Perché lo sono: l’obbligo scolastico prolungato corrisponde all’obiettivo di fornire a tutti una base culturale più solida, così come una maggiore capacità di orientamento e scelta; l’obbligo formativo corrisponde all’obiettivo di condurre tutti quantomeno ad una concreta qualificazione professionale. Il decreto non interviene in modo esplicito su questi aspetti (lo scenario resta quello della l. 53/2003), ma contiene alcune oggettive novità rispetto alla stessa l. 53. Un aspetto importante è l’aver previsto sanzioni per chi non ottempera al “dovere” e l’aver indicato i soggetti preposti alla vigilanza (art. 7). Al “diritto”, per converso, corrisponde la gratuità. Recita il testo: “nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto (…) non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza”. Nell’“obbligo formativo” tutto ciò non c’era. La novità più cospicua, peraltro, la si ritrova all’art.8, che prevede la gradualità di attuazione del diritto/dovere. Cosa dice il testo? Che “in attesa dell’emanazione dei decreti inerenti il secondo ciclo (…) dall’anno scolastico 2004/2005 l’iscrizione e la frequenza gratuite (…) ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali (…) realizzati sulla base dell’accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003 ”. (Torneremo alla fine su questi percorsi). Dunque, dal prossimo anno il diritto/dovere/obbligo riguarda i primi due anni della scuola secondaria così com’è (senza le distinzioni previste dalla riforma, dal momento che il decreto relativo al secondo ciclo non c’è), ovvero quello che fin dai primi anni ’70 si è chiamato il “biennio”. Il punto è importantissimo, perché cambia alcune caratteristiche di fondo della l. 53 e perché (questo è l’aspetto che più ci preme sottolineare) sul “biennio” esistono elaborazioni ed esperienze, su di esso le scuole si sono a lungo esercitate e, sempre sul “biennio” c’è da tempo l’opzione della sua “obbligatorietà” (finalmente realizzata grazie al decreto, che in questo modo ci fa colmare il gap rispetto agli altri Paesi europei). Ci sono stati ripensamenti rispetto all’originaria impalcatura della riforma? Può darsi. Non è questo che ci interessa discutere. Quello che ci interessa è l’esistenza di un problema cui va data risposta, perché non è sufficiente dire che si deve stare a scuola per altri due anni senza indicare quali “crediti”, attraverso la loro frequenza, si vogliono consolidare. Insomma, grazie al decreto si riaprono ragionamenti importanti (e auspichiamo “moderni”) su senso, significato e articolazione del “biennio”, superando le antiche versioni del tipo “unico” e/o “unitario” e pensando ad un “biennio” capace di consolidare per tutti il possesso di quella che potremmo definire la “moderna base culturale del cittadino europeo”, il rafforzamento della capacità di scelta, l’orientamento verso i grandi campi della ricerca scientifica, culturale e delle professioni. Garantiti questi obiettivi, i “bienni” possono essere di fatto differenti, presentando caratteristiche specifiche. A livello puramente esemplificativo: quello “ginnasiale”, quello “scientifico”, quello “tecnico/tecnologico”, quello “artistico”, quello “professionale”, raccordabili, in questo modo, con conseguenti e coerenti scelte successive. Un ultima osservazione riguarda i percorsi sperimentali ex Accordo del giugno 2003. Essi erano nati in conseguenza della abrogazione della l. 9/99 e “nelle more dell’emanazione del decreto sul diritto/dovere di istruzione e formazione”. Così stando le cose, le motivazioni che stavano alla loro base non ci sono più e, come minimo, è necessario pensare ad un nuovo Accordo. Passaggio importante, perché quei percorsi riflettono la situazione di emergenza in cui sono nati e perché, pur sulla base di uno schema comune, essi – di norma integrati tra scuola e formazione professionale - sono piuttosto differenti regione per regione.
     
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