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agli Approfondimenti |
| Discutiamo
del Diritto/Dovere di istruzione e formazione |
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Giorgio
Franchi
Coordinatore Scientifico
progetto SIFI |
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Il
Decreto sul Diritto/Dovere di istruzione e formazione ripropone
il problema del "biennio".
Una proposta di discussione |
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| Molte
conferme, ma anche molte novità quelle contenute nel recente (21
maggio) decreto sul diritto/dovere di istruzione e formazione. Un
approfondimento ed un dibattito sono davvero opportuni. Il decreto
risponde agli obiettivi indicati agli Stati membri nella Strategia
di Lisbona del 2000: contenere l’abbandono scolastico al di sotto
del 10%, portare almeno l’85% dei giovani al conseguimento di un
diploma di secondaria superiore. Aumentare la permanenza in situazione
formativa è la ricetta giusta e al riguardo il Ministero allega
al decreto uno schema che dimostra, dalla Legge Casati in poi, che
ogni intervento volto all’aumento dell’obbligo scolastico ha portato
ad una oggettiva riduzione dell’analfabetismo che, nel 2001 dopo
la l. 9/99, è quantificato nell’ 1,2% (valore che nel 1962 – istituzione
della scuola media unica – era dell’8,3%). Insomma, in primo luogo
il diritto/dovere ad almeno dodici anni di istruzione e/o formazione
corrisponde all’obiettivo di aumentare i livelli culturali dei giovani
e quindi della popolazione. Obiettivo del tutto condivisibile. A
ben guardare, però, qui c’è solo una conferma di cose sostenute
da anni e già esistenti. Nella fattispecie, il decreto all’art.
8 afferma che “continua ad applicarsi” l’“obbligo formativo a 18
anni” di cui all’art. 68 della l. 144/99 (con il relativo decreto
di attuazione). Detto in altri termini, si parla di “diritto/dovere”
ma la sostanza cambia davvero poco e non a caso nei messaggi, non
solo mediatici, Ministro e Ministero hanno usato il termine “obbligo”.
Da un altro punto di vista, inoltre, è possibile affermare che il
decreto “fotografa”, in sostanza, la realtà attuale dove circa il
90% dei giovani tra i 14 ed i 18 anni sono a scuola (o – con valori
piuttosto marginali – nella formazione professionale). Le conferme,
peraltro, non sminuiscono il valore del decreto. Il punto, però,
è un altro. La questione, infatti, non presenta solo un carattere,
per così dire, quantitativo: ai processi in corso occorre far corrispondere
obiettivi di carattere qualitativo e la commistione tra obbligo
scolastico e diritto/dovere di istruzione e formazione presente
nella l. 53/2003 non aiuta davvero. Ci spieghiamo. Nella precedente
legislatura erano stati introdotte due novità: l’aumento della durata
dell’obbligo scolastico da 8 a 9 (ed in prospettiva a 10) anni e
l’obbligo formativo a 18 anni. Perché due cose diverse? Perché lo
sono: l’obbligo scolastico prolungato corrisponde all’obiettivo
di fornire a tutti una base culturale più solida, così come una
maggiore capacità di orientamento e scelta; l’obbligo formativo
corrisponde all’obiettivo di condurre tutti quantomeno ad una concreta
qualificazione professionale. Il decreto non interviene in modo
esplicito su questi aspetti (lo scenario resta quello della l. 53/2003),
ma contiene alcune oggettive novità rispetto alla stessa l. 53.
Un aspetto importante è l’aver previsto sanzioni per chi non ottempera
al “dovere” e l’aver indicato i soggetti preposti alla vigilanza
(art. 7). Al “diritto”, per converso, corrisponde la gratuità. Recita
il testo: “nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del
diritto (…) non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza”.
Nell’“obbligo formativo” tutto ciò non c’era. La novità più cospicua,
peraltro, la si ritrova all’art.8, che prevede la gradualità di
attuazione del diritto/dovere. Cosa dice il testo? Che “in attesa
dell’emanazione dei decreti inerenti il secondo ciclo (…) dall’anno
scolastico 2004/2005 l’iscrizione e la frequenza gratuite (…) ricomprendono
i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi
sperimentali (…) realizzati sulla base dell’accordo in sede di Conferenza
unificata del 19 giugno 2003 ”. (Torneremo alla fine su questi percorsi).
Dunque, dal prossimo anno il diritto/dovere/obbligo riguarda i primi
due anni della scuola secondaria così com’è (senza le distinzioni
previste dalla riforma, dal momento che il decreto relativo al secondo
ciclo non c’è), ovvero quello che fin dai primi anni ’70 si è chiamato
il “biennio”. Il punto è importantissimo, perché cambia alcune caratteristiche
di fondo della l. 53 e perché (questo è l’aspetto che più ci preme
sottolineare) sul “biennio” esistono elaborazioni ed esperienze,
su di esso le scuole si sono a lungo esercitate e, sempre sul “biennio”
c’è da tempo l’opzione della sua “obbligatorietà” (finalmente realizzata
grazie al decreto, che in questo modo ci fa colmare il gap rispetto
agli altri Paesi europei). Ci sono stati ripensamenti rispetto all’originaria
impalcatura della riforma? Può darsi. Non è questo che ci interessa
discutere. Quello che ci interessa è l’esistenza di un problema
cui va data risposta, perché non è sufficiente dire che si deve
stare a scuola per altri due anni senza indicare quali “crediti”,
attraverso la loro frequenza, si vogliono consolidare. Insomma,
grazie al decreto si riaprono ragionamenti importanti (e auspichiamo
“moderni”) su senso, significato e articolazione del “biennio”,
superando le antiche versioni del tipo “unico” e/o “unitario” e
pensando ad un “biennio” capace di consolidare per tutti il possesso
di quella che potremmo definire la “moderna base culturale del cittadino
europeo”, il rafforzamento della capacità di scelta, l’orientamento
verso i grandi campi della ricerca scientifica, culturale e delle
professioni. Garantiti questi obiettivi, i “bienni” possono essere
di fatto differenti, presentando caratteristiche specifiche. A livello
puramente esemplificativo: quello “ginnasiale”, quello “scientifico”,
quello “tecnico/tecnologico”, quello “artistico”, quello “professionale”,
raccordabili, in questo modo, con conseguenti e coerenti scelte
successive. Un ultima osservazione riguarda i percorsi sperimentali
ex Accordo del giugno 2003. Essi erano nati in conseguenza della
abrogazione della l. 9/99 e “nelle more dell’emanazione del decreto
sul diritto/dovere di istruzione e formazione”. Così stando le cose,
le motivazioni che stavano alla loro base non ci sono più e, come
minimo, è necessario pensare ad un nuovo Accordo. Passaggio importante,
perché quei percorsi riflettono la situazione di emergenza in cui
sono nati e perché, pur sulla base di uno schema comune, essi –
di norma integrati tra scuola e formazione professionale - sono
piuttosto differenti regione per regione. |
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